Pensioni gennaio 2023, il calendario dei pagamenti

Per disposizione di legge, nel solo mese di gennaio l’erogazione delle prestazioni viene eseguita il secondo giorno bancabile del mese.
Pertanto tutte le prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, saranno accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito, a partire da martedì 3 gennaio 2023.
Coloro che si recheranno presso uno dei 12.000 sportelli postali presenti sul territorio nazionale, per ritirare direttamente in contanti la pensione, dovranno rispettare, in linea di massima, il calendario di seguito riportato e predisposto in base ai cognomi:

 

Martedì 3 gennaio cognomi dalla A alla B
Mercoledì 4 gennaio cognomi dalla C alla D
Giovedì 5 gennaio cognomi dalla E alla K
Sabato 7 gennaio (mattina) cognomi dalla L alla O
Lunedì 9 gennaio cognomi dalla P alla R
Martedì 10 gennaio cognomi dalla S alla Z         

 

Consigliamo comunque di verificare la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023
A decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.
Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.
Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.
Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Le somme conguagliate verranno certificate nella CU 2023.
Si ricorda inoltre che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.


Fonte: cisl.pensionati.it