Pensione di reversibilità: spetta anche ai nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro

Diamo notizia di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, secondo cui anche i nipoti maggiorenni, inabili al lavoro e a carico dei nonni, in caso di decesso di questi ultimi, hanno diritto alla pensione di reversibilità
Con la sentenza n. 88/2022 è stata, infatti, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti destinatari della pensione ai superstiti, anche i nipoti maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico dei nonni. 
Come è noto, la L. 636/1939 stabilisce che possono avere diritto alla pensione ai superstiti:
·    il coniuge e i figli minori e, se maggiorenni, studenti o inabili e viventi a carico del dante causa;
·    in assenza di coniuge e figli aventi diritto, i genitori ultrasessantacinquenni a carico del dante causa;
·    in assenza di genitori aventi diritto, i fratelli o le sorelle, se inabili e a carico del dante causa.
Sempre ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, il DPR 818/1957 ha successivamente equiparato, ai figli legittimi o legittimati, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonche’ i minori regolarmente affidati.    
Nel 1999, con la sentenza n. 180, la Corte Costituzionale era già intervenuta sulla legittimità costituzionale dell’art. 38 ed aveva ampliato la platea dei beneficiari, stabilendo che la pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti in linea retta, minorenni e viventi a carico dei nonni, anche se non formalmente affidati a questi dagli organi competenti e anche nel caso in cui non siano orfani. 
Il principio affermato all’epoca si basava proprio sulla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, dal quale scaturiscono una serie di diritti e doveri (es. mantenimento, istruzione ed educazione, obbligo di prestare alimenti, ecc.).
Partendo da questa precedente sentenza, la Corte, nuovamente sollecitata ad esprimersi sulla legittimità della stessa norma, con la sentenza n. 88 ribadisce che la finalità della pensione ai superstiti è proprio quella di tutelare la continuità del sostentamento e di prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto.
Alla luce di queste considerazioni, è evidente – secondo la Corte Costituzionale –  come il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisca un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne. E’, infatti, illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro, viventi a carico dei nonni deceduti, non possano beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata:  ad essi è, infatti, riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a causa della particolare condizione. 
E’ interessante anche la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nel non ritenere validi i vincoli imposti dall’art. 81, c. 4, della Costituzione a difesa della sostenibilità finanziaria dello Stato: la matrice solidaristica del diritto alla pensione di reversibilità a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona non consente, infatti, di escludere il nipote maggiorenne inabile al lavoro dai destinatari immediati e diretti della pensione di reversibilità,  solo per il fatto che, astrattamente, si potrebbero determinare costi maggiori a causa della più lunga durata della sua aspettativa di vita rispetto alla durata limitata nel tempo – fino alla maggiore età –  dell’erogazione della prestazione in favore dei nipoti minori.
L’Inps non ha ancora pubblicato alcuna circolare sulla questione, ma i principi contenuti nella sentenza sono immediatamente utilizzabili e, quindi, ricorrendo tutte le condizioni, è possibile presentare le domande di reversibilità. In ogni caso, per i casi potenzialmente interessati, vi invitiamo a rivolgervi al nostro Patronato INAS.

 

Fonte: pensionati.cisl.it