Decreto Milleproroghe: le disposizioni di maggior interesse per pensionati e famiglie

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio, la legge 24 febbraio 2023 n. 14, il Decreto Milleproroghe 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

Con il termine “Milleproroghe” si fa riferimento a un decreto-legge che il Governo emana, solitamente una volta all’anno, per prorogare alcune disposizioni legislative che diversamente sarebbero scadute al termine dell’anno in corso. La funzione del decreto è quella di affrontare con un unico atto una serie di termini che altrimenti dovrebbero essere trattati e risolti separatamente. Questo provvedimento consente, infatti, al Governo di prorogare le scadenze di alcune disposizioni legislative senza la necessità di modificarle o riformularle in toto, evitando in questo modo di rallentare i processi legislativi e di ritardare l’attuazione di alcune misure importanti che necessiterebbero di tempistiche più ampie.

Il decreto interviene su molti aspetti economici e socioassistenziali, dallo Smart working alle concessioni balneari, dalle isopensioni, all’acquisto prima casa per gli under 36.

Di seguito, riportiamo le principali novità in materia di sanità, politiche fiscali, del lavoro utili per i pensionati e le famiglie.

 

FISCO E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3, c. 2, Presentazione dichiarazione IMU per l’anno 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU) inerenti le variazioni intercorse nell’anno 2021 è prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023.

Art. 3, c. 10-bis, Mutui agevolati per l’acquisto della prima casa

Viene prorogata al 30 giugno 2023 l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, quali giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e under36, con ISEE non superiore a 40mila euro annui.

Art. 3, c. 10-quinquies, Agevolazione acquisto prima casa

È prevista la sospensione dei termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, per l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa nonché del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Art. 3, c. 10-sexies, Addizionale regionale Irpef Lazio e Lombardia

Per le sole regioni in cui, allo scorso 31 dicembre, risultavano indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale, ossia Lazio e Lombardia, è previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef e al 13 maggio 2023 del termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale stessa ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.

Art. 3, c. 10-octies, Comunicazione cessione del credito superbonus e detrazioni edilizie

È prorogato al 31 marzo 2023 il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sia per il superbonus che per le altre detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Art. 3, c. 10-novies, Trasmissione amministratori di condominio dati bonus edilizi

È prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi di tutti i bonus edili spettanti per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomìni.

Art. 3, c. 10-decies, Cashback

Relativamente alla conclusione del programma Cashback, è fissato il termine del 31 luglio 2023 sia per l’invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie.

Art. 8, commi da 11-ter a 11-quinquies, Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti a danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich

Riguardo al triennio 2024-2026, è previsto un incremento della dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich. Inoltre, sono prorogati, fino alla scadenza di quattro mesi dal 28 febbraio 2023, i termini per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime.

Art. 9, c. 4-ter e 5-ter, Smart working

Prevista la proroga dello smart working dal 31 marzo al 30 giugno 2023 per:

i lavoratori fragili con patologie comprese nell’elenco approvato nel febbraio 2022, sia per il settore pubblico che per quello privato, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
i lavoratori dipendenti del settore privato con figli under14, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, anche in assenza degli accordi individuali.

Art. 9, c. 5-bis, Isopensione

È esteso per ulteriori tre anni, per tutto il periodo 2018-2026, la possibilità per i lavoratori, in caso di eccedenza di personale, di accedere alle forme di incentivazione all’esodo previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 92/2012, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12, c. 2-bis, Bonus Decoder a casa

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2023, ed estesa agli enti del terzo settore, l’agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Art. 12, c. 3, Proroga Bonus colonnine di ricarica

La norma, introdotta con il DPCM 6.4.2022 e modificata dal DPCM 4.8.2022, prevede per il 2022 un contributo pari all’80% per l’acquisto/posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.

Con il Decreto in esame l’agevolazione è stata estesa al 2023 e 2024.

 

SANITÀ

Art. 4 c. 6, Prorogato al 2024 l’uso della ricetta elettronica

L’uso della ricetta elettronica viene prorogato ulteriormente di un anno fino al 31 dicembre 2024. Sono estese all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.

Art. 4, c. 7, Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura

Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.

La somma è così ripartita:

9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro, in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico.
12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Art. 4, c. 7-bis, Patto per la salute

Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi dovranno essere coordinati con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo l’equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli Irccs in coerenza con la domanda storica.

Art. 4, c. 8-bis, Payback dispositivi medici

Il pagamento dei 2,2 miliardi del payback 2015-2018, da parte delle aziende di dispositivi medici, continuerà ad essere prorogato al prossimo 30 aprile 2023, così come stabilito dal decreto legge 4/2023.

Art. 4, cc. 9-bis e 9-ter, Piano oncologico nazionale

Per gli anni 2023-2024 viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute, un apposito fondo, denominato Fondo per l’implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico, definite nel piano oncologico nazionale.

Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, dovranno essere individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni del Fondo da destinare in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

Art. 4, c. 9-octies, Liste d’attesa

In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste potranno rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le Regioni ne potranno avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, e potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. A tal fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.


Fonte: pensionati.cisl.it