Per il mese di ottobre una buona fetta dei titolari degli assegni previdenziali potrà avere la possibilità di accedere ad un aumento degli importi della pensione. Si tratta di un aumento del 2% sulla pensione percepita, accreditato sotto forma di acconto della rivalutazione dovuta all’inflazione normalmente prevista a gennaio 2023, ma anticipata dal Governo a ottobre 2022 per aiutare le famiglie a far fronte al caro vita.

Sul cedolino di pensione di ottobre è stata prevista, infatti, una apposita voce denominata “incremento DL aiuti bis”. L’art. 21 DL n. 155/2022 (DL AIUTI-BIS) prevede il riconoscimento in via transitoria per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima di un incremento del 2%, limitatamente sui trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo pari o inferiore a 2.692 euro. Inoltre, in base alla norma di salvaguardia, tutte le pensioni comprese tra i 2.692 euro e i 2.744,44 euro avranno per differenza l’incremento a completamento del 2.744,44 euro.

L’incremento è erogato con i criteri della perequazione ed è quindi calcolato con le modalità previste dalla legge vigente (legge n. 160/2019).

È stato preso a riferimento il trattamento minimo INPS in vigore nel 2022 ossia 524,35 euro sul quale sono state costruite le tre fasce:

  • la I fascia da 0 fino a 2.097 euro, a cui si applica il 2% (=100%), determina un beneficio di 41,95 euro;
  • la II fascia da 098 fino a 2.621,75 euro, a cui si applica il 90% del 2% (= pari all’1,8%), determina un beneficio di 9,44 euro, con riferimento all’importo massimo della predetta fascia;
  • la III fascia, molto piccola, da 2.621,76 al limite dei 2.692 euro, a cui si applica il 75% del 2% (= pari all’ l’1,5%) determina un incremento di poco più di 1 euro. Sommando i tre importi, l’incremento massimo è di 52,44 euro.

L’incremento transitorio del 2% non rileva, per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Si tratta di un beneficio “provvisorio” dato con il criterio di calcolo della perequazione, limitato nel tempo, che non sarà calcolato in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2023.

Beneficiari

Sono interessati dall’incremento transitorio tutti i trattamenti pensionistici presenti nel casellario centrale delle pensioni per i quali è prevista la cosiddetta perequazione cumulata. Si considerano come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti.

Beneficiano, inoltre dell’incremento i trattamenti con perequazione autonoma (non cumulata), come le prestazioni assistenziali (assegni e pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordi, assegni sociali e pensioni sociali) le prestazioni per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni del fondo clero, le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, ecc.

Sulle pensioni di reversibilità in pagamento disgiunto l’incremento viene suddiviso tra i beneficiari nelle rispettive percentuali di spettanza. Sulle pensioni di reversibilità con importo fisso (quota stabilita dal giudice in caso di due coniugi superstiti) l’incremento viene corrisposto in misura intera solo al titolare della prestazione.

Non beneficiari

Sono escluse dall’incremento transitorio tutte le prestazioni di accompagno a pensione (APE, assegni di esodo, isopensione, INDCOM, ecc.), le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.

 Il beneficio dell’incremento non spetta inoltre sull’indennità di accompagno, di comunicazione, indennità speciale per i non vedenti e sulle prestazioni indennitarie (rendite Inail, pensioni di guerra).

L’incremento transitorio del 2% è soggetto a tassazione IRPEF. Ai fini delle trattenute fiscali sull’incremento perequativo transitorio delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, l’INPS applicherà sulle pensioni a carico delle gestioni private, l’aliquota media della mensilità di settembre. Sulle pensioni a carico delle gestioni pubbliche verrà ricalcolata la voce Irpef del mese. In entrambi i casi il conguaglio fiscale verrà operato sulla mensilità di gennaio 2023.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di ottobre il recupero delle ritenute Irpef relative al 2021, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Nel caso di conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, per pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre; diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.

 

Come si consulta il cedolino pensione?

Il cedolino della pensione è consultabile sul sito INPS previa registrazione con l’identità digitale SPID, CIE o CNS. Attraverso il cedolino è possibile consultare le date dell’accredito della pensione, così come gli importi del rateo. Accedendo alla pagina online è possibile:

  •  consultare il cedolino pensione;
  •  confrontare i cedolini;
  • visualizzare elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);
  • visualizzare eventuali comunicazioni;
  • avere un riepilogo dati anagrafici e di pagamento;
  • visualizzare e modificare dati anagrafici, indirizzo e recapiti;
  • recuperare e stampa la Certificazione Unica.

 

Per ogni forma di consulenza, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi del nostro Patronato INAS-CISL.

 
Fonte: pensionati.cisl.it