Il bonus Psicologo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà presto disponibile. Il bonus psicologo è un contributo destinato a tutti coloro che si trovano in stato di stress, ansia, depressione o fragilità psicologica, a causa di un peggioramento della condizione economica dovuta alle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19.

La salute mentale in Italia: i dati

Secondo i dati ISTAT, nel 2019, l’11,3% degli anziani soffriva di depressione con un netto il divario di genere: 6,7% degli uomini contro il 14,9% delle donne. E per gli over 85 la percentuale supera il 20% delle donne contro il 10% degli uomini della stessa età. Una situazione probabilmente legata all’isolamento e alla solitudine degli anziani.

L’arrivo della pandemia da Covid-19, ha aggravato poi la situazione. Significativi sono i dati relativi al triennio 2017-2020, della Sorveglianza Passi d’Argento di EpiCentro (Centro Epidemiologico) dell’ISS, che analizzano la partecipazione sociale degli anziani, l’isolamento e il livello di soddisfazione per la propria vita. Secondo il rapporto, tra il 2017 e il 2020, in Italia 2 anziani su 10 vivevano da soli. Il 20% della popolazione in esame ha dichiarato di non aver avuto contatti, neppure telefonici, con altre persone nel corso di una settimana normale e il 71% di non aver frequentato alcun punto di aggregazione. Il 13%, inoltre, mostrava sintomi di depressione, ma dal rapporto è emerso che il 26% di anziani con sintomi di depressione non chiedeva aiuto.

Il bonus psicologo

Il bonus psicologo, quindi, può essere un aiuto fondamentale per gli anziani, soprattutto per coloro che hanno visto aggravarsi la situazione di isolamento e depressione in seguito alla pandemia.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, sono state stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al Bonus Psicologo, nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Il bonus è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma dell’Istituto.

I Beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Contributo e requisiti reddituali

Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiori a 50.000 euro:

ISEE inferiore a 15.000. Il bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario;

ISEE tra 15.000 e 30.000 euro. Il bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario;

– ISEE tra 30.000 e 50.000 euro. Il bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Modalità di richiesta e attribuzione del contributo

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GU, l’INPS ed il Ministero della salute, comunicheranno la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a 60 giorni, nel quale effettuarle.

La richiesta del bonus dovrà essere presentata in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, verrà accertata attraverso la Carta di identità elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS). Sarà possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS.

All’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisirà la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS. Il richiedente dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, in cui attesterà e comunicherà i requisiti di cui sopra.

In fase di presentazione della domanda, l’INPS renderà disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informerà il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

– in caso di presenza di una DSU valida la domanda verrà acquisita e non sarà possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario;

– in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente sarà informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida.

I contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al DL n. 228/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. n.15/2022.

L’assegnazione del bonus sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redigerà le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individuerà i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, comunicandogli l’accoglimento della domanda e il codice univoco associatogli.

Utilizzo del contributo

Ecco il procedimento per l’utilizzo del contributo:

  • Il beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione.
  • Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indicherà l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
  • L’INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione, il quale potrà disdire qualora non intenda usufruirne.
  • Il professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
  • L’INPS comunicherà al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco sarà automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

 

Fonte: pensionati.cisl.it