Statuto

FNP di Roma Capitale e Rieti

ART. 1

E’ costituita la Federazione  Territoriale  denominata Federazione Nazionale delle/dei Pensionate/i di Roma Capitale e Rieti (FNP di Roma e Rieti) con sede in Roma. Essa è l’organizzazione territoriale delle/dei pensionate/i di tutte le categorie ed aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).

 

Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale  che a tutte/i le/i cittadine/i, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali, sociali e morali a livello individuale e collettivo.

 

Secondo questi indirizzi, gli impegni fondamentali della FNP, nell’ambito dell’azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, anche nel momento in cui si è ricoverate/i in strutture residenziali pubbliche e private per anziane/i, dell’assistenza, dell’ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo Economico del Paese.

ART. 2

La FNP ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale  e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

 

  • perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli tutte/i le/i cittadine/i in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all’attività produttiva. A tal scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
  • promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi delle/degli attuali e future/i pensionate/i e delle persone anziane;
  • perseguire una adeguata legislazione sociale e partecipazione alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziane/i e alle/ai pensionate/i;
  • tutelare gli interessi delle/degli iscritte/i, purchè rientrino nelle finalità dell’organizzazione, anche fornendo loro una adeguata assistenza legale;
  • rafforzare solidali rapporti con le organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio, aderenti alla CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i la Fnp designa a livello territoriale, in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
  • promuovere iniziative di inclusione, supporto, assistenza e cooperazione e nonché di autogestione nell’ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la Fnp ha promosso la costituzione dell’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera, ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività e iniziative di volontariato e promozione sociale;
  • operare in ambito locale attraverso le RLS Fnp in modo da migliorare la qualità della vita e dell’ambiente;
  • combattere tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quelle di genere.

 

 

La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell’attività sindacale, nell’ambito del sistema  democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

ART. 3

La Fnp Territoriale provvede a:

 

  • fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale e organizzativa nel proprio territorio ;
  • rappresentare l’Organizzazione di fronte alle Istituzioni Locali;
  • coordinare e omogenizzare gli interessi e le aspettative delle/dei pensionate/i, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
  • promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio tra i generi. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori;
  • designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

assistere, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli Organismi, le Rls Fnp nell’azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi, in particolare la formazione, l’informazione e l’attività di ricerca, anche attraverso iniziative in accordo con la Fnp Regionale.

 

ART. 4

L’iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera e individuale di ciascun pensionanda/o che di essa condivida principi e finalità.

 

Le/gli iscritte/i alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle sedi territoriali, zonali e di lega ed le/i proprie/i delegate/i alle varie istanze congressuali.

 

Esse/i hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.

 

Le/gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che le/li riguardano ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

 

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

 

Ogni iscritta/o ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla Fnp Cisl Nazionale.

 

E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e di diritto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale e il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti il Consiglio Generale.

Le/gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni previste dal presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei due generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza congressuale.

Del Consiglio Generale fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionate/i sociali e/o invalide/i civili) proveniente dalle stesse e che viene nominata/o dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale.

ART. 6

Il Consiglio Generale, su proposta della/del Segretaria/o Generale, prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla composizione della stessa con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o.

ART. 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione stabilisce le incompatibilità.

Le/i componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

A mezzo della/del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo, sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

La/il Presidente del Collegio deve essere obbligatoriamente iscritta/o all’albo dei Sindaci Revisori.

All’atto dell’accettazione della candidatura la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accorso su eventuali rimborsi o compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del Collegio (rimborsi, etc.) che sarà rendicontato dalla /dal Presidente del Collegio.

I Sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate. E’, inoltre, incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all’interno delle strutture territoriali e regionali della Fnp. Qualora nelle Fnp Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della Fnp Regionale o Interregionale.

ART. 8

Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è l’Organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltrechè di dirimere i conflitti tra le/i socie/i e gli Organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo Nazionale, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

ART. 9

Il Collegio emette:

  • ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttorie e raccogliere prove;
  • lodi decisori nel merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

La/il Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e le/i socie/i cui si riferiscono.

Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio Confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1^ comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza.

ART. 10

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutte/i le/i socie/.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  • il richiamo scritto;
  • la deplorazione con diffida;
  • la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
  • la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
  • l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

Le/i socie/i sospese/i sono automaticamente riammesse/i nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Le/i socie/i espulse/i dall’Organizzazione potranno essere riammesse/i non prima di 5 anni dal provvedimento.

ART. 11

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposta/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale, per i rispettivi livelli di competenza, sentita la Fnp Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita, al cessare delle cause che l’hanno determinata.

Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli art. 8 – 9 – 10 e dal Regolamento di Attuazione.

ART. 12

Quando le Segreterie, ai vari livelli, vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

 

 

ART. 13

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/ Generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

E’ prevista tuttavia, indipendentemente dall’incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio dei Sindaci, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all’interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Le/gli elette/i in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

 

ART. 14

 Per affermare l’assoluta autonomia della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento di Attuazione.  

Il Comitato Esecutivo Territoriale, sentita la Segreteria Nazionale, è competente a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

ART. 15

Le/i socie/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli Organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente  precedenti l’anno della candidatura.

La elezione a componenti degli Organismi  direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L’attività e l’impegno che svolgono i componenti dei suddetti Organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

ART. 16

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% delle/dei suoi componenti nel rispetto della quota di genere.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in  cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti  elette/i dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultima/o eletta/o.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

ART. 17

Gli Organismi della Fnp Territoriale sono:

 

  1. il Congresso Territoriale;
  2. il Consiglio Generale Territoriale;
  3. il Comitato Esecutivo Territoriale;
  4. la Segreteria Territoriale;
  5. il Collegio dei Sindaci Territoriale.

ART. 18

Il Congresso Territoriale è l’Organismo massimo deliberante della Federazione Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza con il Congresso Fnp Nazionale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie come previsto dalla Statuto Fnp Nazionale.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l’attività politico – organizzativa della Federazione, è previsto lo svolgimento dell’Assemblea Territoriale Programmatica e Organizzativa.

ART. 19

Il Congresso Territoriale è composto dalle/dai Delegate/i espresse/i dalle Assemblee precongressuali della RLS Fnp che sono in regola con il tesseramento.

Partecipano inoltre, con diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante. Il Regolamento Congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

ART. 20

L’ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere portato a conoscenza della Fnp Regionale almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 21

Il Congresso fissa l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale, le/i delegate/i al Congresso della Fnp Regionale e della Ust Cisl, Il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno delle/dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

ART. 22

Il Consiglio Generale è l’Organismo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l’altro. Esso si riunisce almeno tre volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale e organizzativa della Fnp Territoriale sulla base delle deliberazioni del Congresso.

 

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

  • eleggere nel suo seno prima la Segreteria Territoriale e poi il Comitato Esecutivo:
  • convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straordinaria come previsto dallo Statuto Fnp Nazionale;
  • esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso;
  • emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
  • designare le/i proprie/i rappresentanti in seno al Consiglio Generale Fnp Regionale e Ust Cisl nella misura prevista dalle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto Cisl e integrare eventualmente le/i proprie/i rappresentanti nel Consiglio Generale Ust qualora in sede congressuale le/gli elette/i indicati dalla Fnp non raggiungano il quorum previsto mantenendo la parità di genere.

 

Il Consiglio Generale nomina su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento Politiche di Genere, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte del Consiglio Generale qualora non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 23

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

ART. 24

Il Comitato Esecutivo è l’Organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di Attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno un terzo delle/dei componenti. E’ presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo della Federazione Territoriale.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l’ordine del giorno. Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Nell’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, le strutture ai vari livelli prevederanno anche interventi di carattere solidale.

ART. 25

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Politiche di Genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

ART. 26

La Segreteria Territoriale è composta da un numero di componenti stabiliti dal Regolamento di Attuazione della Federazione.

ART. 27

La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori Organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o Territoriale, quello relativo all’amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico – finanziaria comunque promossa o gestita nell’interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Territoriale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 24.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all’interno della Fnp Territoriale.

La/il Segretaria/o Generale ha la rappresentanza legale della Federazione;  le/i Segretarie/i Territoriali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

ART. 28

La Segreteria Territoriale è impegnata ad elaborare con il Coordinamento Politiche di Genere progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo affidandone l’operatività al Coordinamento stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

ART. 29

La Fnp Cisl di Roma Capitale e Rieti si articola in strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) Fnp, che non costituiscono istanza congressuale.

Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS assicura un riferimento a tutte/i le/gli iscritte/i alla Fnp per l’esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell’azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS Fnp sono definite dal Regolamento Territoriale che, pur nella sua autonomia, deve essere coerente con il Regolamento Nazionale Fnp Cisl.

La Fnp Regionale, per il territorio di propria pertinenza è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della propria Regione.

ART. 30

La Fnp Territoriale di Roma Capitale e Rieti fa parte dell’Unione Sindacale territoriale Cisl di riferimento.

ART. 31

La Fnp Territoriale è diretta dal proprio Consiglio Generale, composto da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero delle/degli elette/i non possa essere inferiore alle presenze di diritto del Consiglio stesso, secondo le norme del Regolamento di Attuazione della federazione.

ART. 32

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi delle/dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli Organismi e la nomina di una/un Commissaria/o.

Negli stessi casi di cui al 1^ comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli Organismi di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall’adozione del Collegio dei Probiviri il quale deve prevedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo, alla ratifica di leggittimità. La mancata pronuncia, entro il termine, equivale a ratifica.

ART. 33

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo precedente può essere nominato una/un Commissaria/o “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi. Il Commissariamento “ad acta” può essere deciso, sempre nel rispetto con le relative norme, dalle Fnp regionali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo precedente può essere nominato una/un Commissaria/o “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi. Il Commissariamento “ad acta” può essere deciso, sempre nel rispetto con le relative norme, dalle Fnp regionali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

ART. 34

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 32 e 32 le Fnp Regionali sono, comunque, competenti in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori di istruttoria, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Fnp è ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri della Fnp.

Art. 35

Allorchè un Organismo Regionale o Territoriale, risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviata/o una/un Reggente che può essere estranea/o all’Organismo di cui trattasi.

La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorchè l’Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con la Segreteria Nazionale.

ART. 36

L’adesione alla Fnp si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti Organismi della Federazione Nazionale sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutte/i le/gli iscritte/i aderenti. La ripartizione delle risorse, tra i vari livelli, è definita dagli Organismi Nazionali della Fnp.

ART. 37

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostituivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione della/del pensionata/o all’organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completa, all’atto del rilascio all’aderente, con l’emblema di categoria.

ART. 38

Il patrimonio della Federazione Pensionati di Roma Capitale e Rieti e’ costituito dai contributi delle/degli associate/i e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati al centro e alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l’inventario.

La Fnp Territoriale ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito Regolamento nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti della legge.

Le/i singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le strutture aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, ne’ pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

ART. 39

La Federazione Territoriale  risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o Generale congiuntamente alla/al Segretaria/o Territoriale che presiede al settore relativo all’Amministrazione.

ART. 40

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell’adesione e della dipendenza dalla Fnp, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 41

I controlli di natura funzionale e finanziario – amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di responsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in tal modo anche la unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Nazionale è tenuta all’esercizio di tali verifiche così come le Fnp Regionali nei confronti delle Fnp Territoriali.

 

ART. 42

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale:

  1. a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno delle/dei delegati;
  2. b) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 delle/dei componenti;

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica da portare alle istanze superiori, che non devono essere comunque in contrasto con lo Statuto Fnp Nazionale.

ART. 43

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento, che non devono essere comunque in contrasto con quelle del Regolamento Nazionale.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto al voto.

ART. 44

Nella Fnp Cisl Territoriale Roma Capitale e Rieti e nelle RLS Fnp così come in ogni struttura Fnp, è costituito il Coordinamento Politiche di Genere.

ART. 45

La Fnp Territoriale deve adeguare il proprio Statuto ed il Regolamento di Attuazione dello stesso, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto da quello Nazionale. Gli adeguamenti devono essere adottati dal Consiglio Generale Territoriale, subito dopo il Congresso Nazionale e quello Confederale (Art. 55 Statuto Confederale).

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Federazione Nazionale Pensionati Cisl.