Serve un ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro


E’ stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute 10 luglio 2025, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”.

Al riguardo, con il messaggio n. 2460 del 11 agosto 2025, l’INPS ha comunicato che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus psicologo 2025, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

– portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

– Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

REQUISITI

Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:

ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.

 

Fonte: pensionati.cisl.it